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08-01-21

COVID19 - IL VACCINO SARA' OBBLIGATORIO SUL LAVORO?

Se ne comincia a parlare, ma e' ancora presto per giungere a conclusioni accertate.

 
 
 
 

Cosa succede se il lavoratore non vuole sottoporsi al vaccino?

Può il datore di lavoro pretenderlo?

Quali provvedimenti può adottare qualora questi non intenda vaccinarsi e diventi un potenziale pericolo per i propri colleghi?

Un provvedimento messo a punto dalla fondazione studi dei consulenti del lavoro esamina l'attuale normativa e giunge alla conclusione che attualmente il vaccino può ritenersi obbligatorio solo per gli operatori del settore sanitario.

Per quanto riguarda gli altri settori lavorativi, invece non c'è nessuna norma che obbliga i lavoratori a vaccinarsi, il decreto 81/2008 si limita a prescrivere al medico competente di fornire “adeguata informazione sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione"

Si attende, quindi, qualche provvedimento in merito, che detti le regole in merito alla vaccinazione da Covid19 sugli ambienti di lavoro.

Riportiamo di seguito l'articolo che tratta la sorveglianza sanitaria in merito all'esposizione ad agenti biologici presente nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

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D.Lgs 81/08 (Titolo X – Esposizione ad agenti biologici - Capo III - Sorveglianza sanitaria)

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati

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Scarica il documento della fondazione studi dei consulenti del lavoro dal titolo: Solo il vaccino obbligatorio impedira' il contagio in azienda

 
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