Nel caso specifico il cordinatore era stato condannato per non aver sospeso i lavori in presenza di un ponteggio privo di parapetto di protezione.
Sentenza Cassazione n. 20703 del 2017
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A seguito di condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori per non aver verificato con opportune azioni di controllo e coordinamento l'applicazione da parte delle ditte esecutrici dei lavori delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento , nonchè la corretta procedura delle relative procedure di lavoro, lo stesso presentava ricorso in cassazione asserendo che la normativa in vigore stabilisce che il coordinatore "verifichi" l'applicazione del POS e non che ne assicuri il rispetto.
La cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto la normativa in vigore (D.Lgs 81/08) prevede, a carico del coordinatore, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica "verifica" ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l'osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa, nel PSC, nel POS e negli accordi delle parti sociali dovendo contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori interessati l'inosservanza delle procedure di sicurezza previste dalla norma e contenute nei piani di sicurezza segnalando alla ASL e alla DPL eventuali inadempienze e nei casi più gravi sospendere i lavori. |