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data inserimento: 04/06/2007 data ultima modifica:
24/04/2007
Sentenza: I datori di lavoro sono responsabili anche se adottano tutti gli accorgimenti previsti dalla Legge.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 24 aprile 2007, n. 16422
fatto: a causa della caduta di un suo dipendente (intento alla riparazione di un lucernaio) per la rottura di una lastra di vetroresina posta su di un altro lucernaio, il datore di lavoro viene condannato in primo grado per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunisfiche (ex articolo 590, commi 1 e 2 c.p.
lo stesso propone ricorso
Ma la Corte di cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto:
Il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa dei propri dipendenti, anche attraverso un’adeguata vigilanza; non è possibile escludere una responsabilità colposa dei datore di lavoro neanche quando questi abbia formalmente rispettato le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo: solo un’eventuale comportamento imprevedibile del lavoratore esonera il datore di lavoro dalla responsabilità colposa
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