'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177
2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità' delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
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Indicazioni:
A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs 81/08 dalla Legge 177/2012, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, a partire dal 26 giugno 2016, deve effettuare la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi qualora in cantiere siano previste attività di scavo di qualsiasi profondità e tipologia.
Se il Coordinatore rileva dalla valutazione, che esiste il rischio di esplosione nelle attivita' di scavo a causa di innesco di ordigni bellici, deve attivarsi per far bonificare la zona prima dell'inizio dei lavori.
Per la bonifica della zona vi sono procedure specifiche da seguire, quali:
- richiedere parere vincolante all’autorità militare competente
- incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del D. Lgs 81/08.
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ART. 104 comma 4bis D. Lgs 81/08
4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di
adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per
l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso
il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a
scadenze biennali. |