A seguito di infortunio di un lavoratore intento allo smontaggio di pannelli di truciolato, il coordinatore per l'esecuzione veniva condannato in primo grado e poi in appello per aver omesso di verificare l'idoneita' del POS della ditta in merito alla specifica lavorazione e alla formazione del dipendente infortunato.
La cassazione ha accolto in parte il ricorso del coordinatore in quanto la posizione riconosciuta al coordinatore per l'esecuzione e' solo quella dell'alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS che sono quest'ultime obbligo del datore di lavoro. |