L'ISPETTORATO FORNISCE INDICAZIONI SULLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA SORVEGLIANZA SANITARIA
Il 12 ottobre 2017 L'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito ai propri Uffici territoriali chiarimenti inerenti l'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico.
In particolare la lettera circolare n. 3/2017 illustra le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative.
le tre ipotesi sono le seguenti:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del
lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi
presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es.
lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei,
ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo
della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a
sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede
ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso
risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. |