Insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la
maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi
e della dignità dei lavoratori.
In particolare, la lett. d) del predetto comma stabilisce l’aumento del:
a. 20% degli importi previsti da:
art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle
procedure di distacco transnazionale;
dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in
materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle
altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
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