L’art. 4, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 626 del 1994 prevede che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori i necessari strumenti di protezione, ma la successiva lettera f prevede anche che egli debba richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti; mentre la possibilità di delegare le funzioni di prevenzione e protezione non fa venire meno la responsabilità del datore di lavoro (art. 8, comma 10, d.lgs. cit.).
Ne consegue che, ove anche fosse stato realmente delegato il compito di controllare il rispetto della normativa di sicurezza ad un soggetto diverso dall’amministratore della società, ciò non escluderebbe la responsabilità di quest’ultimo e della società che egli rappresenta (art. 1228 cod. civ.).
Il datore di lavoro nel caso in esame quindi, non poteva invocare a propria scusante, in sede civile, la delega delle funzioni di controllo e la sentenza impugnata, proprio a causa di tale errore, non ha accertato se vi furono o meno le omissioni di controllo dei dipendenti.
fonte: olympus.uniurb.it |