Benvenuto
  
     
NAIRO SRLS
Per assistenza e info immediate:
389.503.7249

Portale interattivo per la realizzazione dei piani di sicurezza in edilizia
 
 
APPLICATIVI
fasi lavorative e valutazione rischio chimico
Attrezzature, mezzi e valutazione rumore
 
MENU'
home page
istruzioni e note stampa
contattaci
MOS - info

 
 
L'applicativo completo e' riservato agli utenti abbonati. Se siete abbonati potete accedere nella vostra area riservata cliccando qui .

Descrizione Download
 
   
-- Tipo di file: pdf
   
   
   
   
   
   
   
 
 
data inserimento: 12/02/2020                    data ultima modifica: 28/01/2020
 
Interpello n. 1/2020 - ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73
 
Non c'e' sanzione se ad utilizzare attrezzature particolari e' il datore di lavoro.
 

Questo a parere dell'interpello n.1/2020 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello chiedendo se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dalla normativa vigente.

 

Di seguito il parere della commissione::

la Commissione rileva che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha modificato il precitato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di "operatore" anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.

Dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione disanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all'uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, "lavoratori" che non abbiano ricevuto "una informazione, formazione ed addestramento adeguati".

La Commissione, pertanto, ritiene che a far data dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi "operatore", compreso il datore di lavoro che ne sia privo.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene - sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale - che l'ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

 
  <--- torna all'argomento Datore di lavoro
 

   
Utilizza gli applicativi di svilupposchede:  
   
Da qui realizzi:
le schede di sicurezza
di tutte le fasi lavorative
e la
valutazione del rischio chimico
Da qui realizzi:
Le schede di sicurezza
di attrezzature e mezzi
e la
valutazione del rumore

 
ATTENZIONE
state operando nella versione DEMO

Se siete abbonati potete accedere nella vostra area riservata cliccando qui sotto.
Altrimenti, se volete abbonarvi cliccate qui



 
Privacy e cookies - condizioni contrattuali

© NAIRO srls  -  Via Diodoro Siculo n. 1  –  91026 Mazara del Vallo
389.5037249  –  E.mail: info@nairo.it 
P. IVA 02621160817 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trapani n. REA: TP - 184707

Non esitate a contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento.