Questo a parere dell'interpello n.1/2020 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello chiedendo se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dalla normativa vigente.
Di seguito il parere della commissione::
la Commissione rileva che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha modificato il precitato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di "operatore" anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
Dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione disanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all'uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, "lavoratori" che non abbiano ricevuto "una informazione, formazione ed addestramento adeguati".
La Commissione, pertanto, ritiene che a far data dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi "operatore", compreso il datore di lavoro che ne sia privo.
Tuttavia, fatta salva l'applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene - sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale - che l'ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro. |